1. All'onere di cui al comma 2 dell'articolo 2, pari a 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere di cui al comma 3 dell'articolo 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio